AIUTI NAZIONALI – Fondo per la Sovranità Alimentare 2025

Con la pubblicazione delle Istruzioni Operative N. 24.2026 di AGEA del 16 marzo 2026 sono state aperte le domande per accedere agli Aiuti Nazionali per il Fondo per la Sovranità Alimentare seminativi 2025.

I beneficiari sono le aziende che presentano nel piano colturale 2025 coltivazione di mais, proteine vegetali (legumi e soia), frumento tenero, orzo.

Le imprese richiedenti devono aderire ad un impegno di coltivazione di durata annuale e incrementale rispetto alla media delle superfici dichiarate per la coltura oggetto dell’aiuto, risultante dai piani di coltivazione grafici utilizzati per la domanda unica presentata nei tre anni antecedenti a quello di riferimento dell’impegno stesso. Verrà quindi pagata solo la parte incrementale rispetto alla media del triennio precedente. Sono esclusi dal calcolo della media gli anni in cui il Soggetto beneficiario non ha seminato la coltura oggetto dell’aiuto.

Verrà pagata solo la parte incrementale rispetto alla media del triennio precedente.

Nel caso di un beneficiario che non abbia coltivato quella determinata coltura (mais, proteine vegetali, orzo e frumento tenero) in nessuno dei tre precedenti, il valore medio per quella coltura sarà pari a zero e il richiedente potrà richiedere l’aiuto per l’annualità 2025 e l’incremento è dato dalla totalità della superficie coltivata nel 2025;

Obbligo: sottoscrizione, entro la data di decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto, di contratti di filiera di durata almeno triennale, ai sensi del DM 22 dicembre 2025 n. 0688617, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, o sottoscrizione di contratti di filiera di durata almeno triennale con imprese di trasformazione / stoccaggio / commercializzazione.

In particolare, il contratto di filiera può essere sottoscritto tra:


a) imprenditore agricolo e impresa di trasformazione/ stoccaggio / commercializzazione; i centri di stoccaggio che effettuano pulitura, essiccazione della granella di granturco e del seme di soia e successiva commercializzazione si riconoscono come imprese di prima trasformazione.

b) cooperativa, consorzio agrario o organizzazione di produttori riconosciuta e impresa di trasformazione / stoccaggio/ commercializzazione. In questo caso poiché l’imprenditore agricolo non sottoscrive il contratto di filiera direttamente con l’impresa controparte nel contratto, i soggetti intermedi devono rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la relazione causale tra l’impegno di coltivazione sottoscritto con il produttore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l’impresa di trasformazione e/o commercializzazione (allegato A). 

Determinazione dell’aiuto:

Per la campagna 2025 è concesso un aiuto per ogni ettaro coltivato ed oggetto del contratto pari a:
a) 400 €/ettaro per il mais;
b) 250 €/ettaro per le proteine vegetali (legumi e soia);
c) 300 €/ettaro per il frumento tenero da sementi certificate;
d) 200 €/ettaro per l’orzo.

Alla Domanda di aiuto, in funzione del tipo di Contratto di filiera:

– copia del Contratto di filiera sottoscritto dall’imprenditore agricolo con l’industria nel caso della fattispecie a).
– copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario o l’Organizzazione di Produttori e l’impresa agricola socia contenente i riferimenti al Contratto di filiera, sottoscritto dall’imprenditore agricolo associato (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori), nel caso della fattispecie b.

Scadenza:

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal 17 marzo 2026 e fino al 17 aprile 2026.

Per informazioni rivolgersi agli uffici CIA di riferimento.

NUOVO OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL “CODICE CUN” NELLE FATTURE ELETTRONICHE

Si informa che, a seguito della pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18 marzo 2026 (Prot. n. 93628/2026) , sono state definite le modalità tecniche per l’integrazione delle fatture elettroniche relative ai prodotti agricoli soggetti alle Commissioni Uniche Nazionali (CUN).

  1. Ambito di applicazione
    L’obbligo riguarda le cessioni di prodotti per i quali è attiva una CUN (istituite per garantire trasparenza e prezzi certi nelle filiere agroalimentari). Attualmente, i comparti interessati includono uova, suini (vivi e carni) e conigli, con l’imminente inclusione del grano duro.
  2. Come compilare la fattura elettronica
    Per ogni riga di prodotto soggetta a CUN, è necessario compilare il blocco XML (sezione 2.2.1.16 del tracciato ordinario) come segue:
  • Campo (2.2.1.16.1): inserire la dicitura fissa “CUN”.
  • Campo (2.2.1.16.2): inserire il codice identificativo del prodotto
    (Codice CUN) prelevato dall’elenco ufficiale pubblicato sul sito del Ministero dell’agricoltura (MASAF).
  1. Finalità e monitoraggio dei dati
    I dati indicati (codice CUN, unità di misura, quantità e prezzo totale) verranno trasmessi settimanalmente dall’Agenzia delle Entrate, in forma anonima e aggregata, alla segreteria tecnica delle CUN tramite la piattaforma B.M.T.I. S.c.p.A.. Tale flusso è finalizzato alla redazione di report informativi sulla trasparenza dei mercati.
  2. Decorrenza e Sanzioni
    L’obbligo è da ritenersi immediato. La mancata o errata indicazione del codice CUN, dal momento che l’indicazione arriva da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, potrebbe comportare l’applicazione delle sanzioni previste per l’errata documentazione delle operazioni:
  • Sanzione base: 250 euro (Art. 6, c. 1, D.Lgs. 471/1997).
  • Ravvedimento operoso: è possibile regolarizzare l’errore entro 90 giorni tramite nota di credito e riemissione della fattura corretta, versando una sanzione ridotta (circa 27,78 euro).

    Gli uffici fiscali sono a Vs. disposizione per ogni informazione e/o per assistenza alla compilazione della fattura qualora effettuata con il programma in uso da parte della nostra Organizzazione.

DECRETO CARBURANTE

Il decreto-legge del 18 marzo 2026, n. 33 contiene un pacchetto di interventi a tempo per calmierare i prezzi del carburante dopo il rialzo subito a causa del conflitto in Medio Oriente.
La prima misura, di cui saranno beneficiari cittadini e imprese, senza alcuna esclusione, prevede una rimodulazione temporanea delle accise, intervenendo direttamente sul carico fi scale che grava sui principali prodotti energetici.
Nello specifico, l’articolo 2 del provvedimento ridetermina le aliquote delle accise per benzina e gasolio, abbassandole dagli attuali 672,90 euro a 472,90 euro per 1.000 litri, e per il gpl da 267,77 euro a 167,77 euro per 1.000 chilogrammi.
Tale manovra si traduce in una riduzione, comprensiva di IVA, di 0,25 centesimi al litro del prezzo finale per benzina e gasolio e di 0,12 centesimi al litro per il gpl.
L’efficacia di questa riduzione, sebbene immediata, è circoscritta nel tempo poiché, al momento, ha una durata di soli 20 giorni, ma il Governo non esclude una estensione.
La misura è generale e certamente interessate alla disposizione sono anche le imprese che esercitano attività agricola di cui all’articolo 2135 c.c., indipendentemente dalla forma giuridica adottata; tuttavia, l’incidenza reale del beneficio sul prezzo finale del gasolio destinato all’esercizio delle attività agricole risulta sensibilmente inferiore rispetto agli altri comparti, considerato che il settore gode strutturalmente di un’accisa agevolata che, per quanto concerne il gasolio, è pari al 22% dell’accisa ordinaria fissata dall’attuale decreto in euro 472,90 (e di un’IVA ridotta al 10%).
In conseguenza di ciò, l’attuale accisa per ogni litro di gasolio è pari a 0,10 centesimi, con una riduzione rispetto a prima di soli 4 centesimi al litro che, in termini concreti, rischia di rappresentare un risparmio meramente simbolico.

Più specifica invece è la misura che riguarda le imprese esercenti l’attivita’ di pesca. Infatti, nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attivita’, è previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
La precisazione è importante per quelle imprese che adottano il regime speciale di cui all’art. 34 DPR 633/72 in quanto in ogni caso il credito di imposta andrà sempre commisurato al costo al netto dell’IVA.

Il credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2026 e non concorre alla formazione del reddito d’impresa ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive.
Il credito d’imposta e’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi (vedi anche eventuali riduzione accise), a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Con decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto in questione di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalita’ di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d’imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonche’ alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
Come specificato dalla norma in questo caso l’agevolazione spetta per l’acquisto di carburante destinato all’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività ittica.
Si ritiene quindi che il decreto di prossima emanazione richiederà che l’impresa abbia un codice ATECO compatibile con l’attività ittica oltre che un documenti che attesti l’utilizzo del carburante acquistato per l’alimentazione dei mezzi.
A tal fine quindi, a scopo precauzionale in assenza al momento di istruzioni, si ritiene opportuno che le fatture, laddove questo non sia già evidente, rechino l’indicazione che il carburante è destinato a tali mezzi magari indicando anche la targa/matricola o altro segno identificativo della barca proprio per determinarne in modo univoco il motivo del suo utilizzo.
Dal momento che per il credito di imposta è valido anche per le fatture di acquisto per il mese di marzo, qualora si siano già ricevute fatture per acquisto carburante privi di tale indicazioni, si consiglia di richiedere una nota credito ed una riemissione di fattura con tali specifiche indicazioni.
Si resta in attesa del decreto che stabilirà le modalità operative per fruire del credito di imposta.
Gli uffici fiscali sono a vostra disposizione per informazioni.

Peste suina africana: approvata la nuova Ordinanza n. 1/2026 del Commissario straordinario Giovanni Filippini valida fino al 2028

L’Ordinanza indica le principali linee guida che devono essere seguite per una corretta gestione del cinghiale, volta a limitare l’avanzamento della malattia. 
Di seguito una sintesi dei punti salienti: 

  • Obiettivo di rimozione di 416.000 cinghiali su tutto il territorio nazionale (esclusa la Sardegna) con un incremento del 20% rispetto al biennio 2023-2024, prediligendo il metodo della caccia di selezione sugli esemplari giovani e femmine.
  • Omogeneizzazione ed intensificazione del prelievo su tutto il territorio comprese le aree protette e altre zone interdette alla caccia. Per agevolare le operazioni di prelievo è previsto il coinvolgimento di ditte specializzate per intervenire di supporto in tutti quegli istituti dove non vengono raggiunti gli obiettivi di abbattimento.
  • Obbligo per le Regioni di dotarsi di un sistema digitale per il monitoraggio dei prelievi in tempo reale, con dati georeferenziati. Questo implica la necessità di incentivare l’uso del tesserino elettronico per i cacciatori così da permettere un flusso dati almeno mensile verso il Portale del Sistema Informativo Veterinario Nazionale (VETINFO).
  • Formazione specifica per gli operatori coinvolti nell’attività di prelievo e intensificazione dei controlli sugli esercizi che commerciano carne di selvaggina. Obbligo di avviare filiere di carne di selvaggina certificate.

L’Ordinanza contiene anche un Allegato che approva il  “Piano d’azione nazionale per la cattura e l’abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiali nelle zone indenni da PSA 2026-2028″. che va a rimodulare il Piano 2023-2028 per i prossimi tre anni.Il Piano illustra il contesto nazionale e i criteri con cui vengono individuate le classi di criticità dei vari territori, oltre ad indicare gli obiettivi dei cinghiali da abbattere per la prossima stagione (in Emilia-Romagna 17.000 tra marzo 2026 e aprile 2027). Il piano può essere chiaramente modificato in corso d’opera di anno in anno dal Commissario, d’intesa con le regioni e le province autonome.

Per quanto concerne le aree già  sottoposte a restrizione per PSA continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle Ordinanze commissariali vigenti, nel Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 2025-2027 e nei piani regionali di eradicazione. È Importante sottolineare, che quanto recepito nell’Ordinanza accoglie le proposte che CIA da tempo sostiene in tutte le sedi di interlocuzione con il Ministero, la Regione e la struttura Commissariale .Tuttavia, bisognerà prestare particolare attenzione che quanto prescritto venga poi applicato con la stessa efficacia e serietà su tutto il territorio regionale da tutti gli attori coinvolti nella gestione.

Presentazione di manifestazioni di interesse per l’accesso ai benefici del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027

Intervento SRF.01 – Assicurazioni agevolate e per gli aiuti nazionali relativi alle polizze agevolate a copertura dei rischi sulle strutture aziendali o dei costi di smaltimento delle carcasse animali ai sensi del D. lgs. N. 102/2004 – Campagna assicurativa 2026


Il Masaf, con Avviso pubblico n. 0085443 del 20/02/2026, ha stabilito che l’agricoltore che intende ricevere un contributo pubblico per sostenere lo sforzo finanziario connesso ai costi di una polizza assicurativa o di un certificato di adesione ad una polizza collettiva manifesta l’intenzione di stipulare una o più polizze attraverso la sottoscrizione della delega al Centro di Assistenza Agricola (CAA), caricata nel SIAN dal medesimo CAA, quale atto propedeutico, ai sensi del PGRA 2026, ad estrarre dal sistema informativo i dati necessari alla definizione dei contenuti della polizza. Con la delega, che vale da Manifestazione di interesse, l’azienda, oltre a manifestare l’intenzione di sottoscrivere polizze, autorizza il CAA ad estrarre dal sistema i dati necessari alla definizione dei contenuti di polizza e metterli a disposizione del soggetto che dovrà indicare nel modello di delega quali Consorzio di Difesa / Compagnia di assicurazione / Intermediario.
L’agricoltore, con la presentazione della delega al CAA, manifesta l’intenzione:

  • di procedere alla stipula di una o più polizze in ragione dei tempi dettati dall’andamento della
    stagionalità agraria e dalla conseguente entrata in rischio delle colture, strutture e/o degli
    allevamenti;
  • di voler accedere al contributo pubblico sul premio assicurativo previsto dall’intervento SRF. 01 –
    Assicurazioni agevolate del PSP 2023-2027 e dal decreto legislativo 102/2004, per sostenere lo sforzo finanziario connesso ai costi di una polizza.
    Il Consorzio di Difesa / Compagnia di assicurazione / Intermediario delegato utilizza i dati provenienti dal fascicolo aziendale, messi a disposizione tramite la Delega, per la predisposizione dei contenuti delle polizze agevolate ed il produttore procede alla stipula della stessa;
    Successivamente il CAA mandatario procede alla stampa e rilascio del Piano Gestione Individuale Rischio precompilato e la domanda di richiesta del contributo.
    Ogni polizza agevolata deve essere stipulata successivamente alla sottoscrizione della delega cui verrà collegata.
    Per le polizze già sottoscritte fino al 22 febbraio 2026, è ammessa la presentazione della delega al CAA, in qualità di manifestazione di interesse, entro 60 giorni decorrenti dal 23 febbraio 2026, data di apertura del sistema.
    La Delega può essere ritirata in qualsiasi momento.
    Per informazioni rivolgersi agli uffici Cia di riferimento.

Programma Operativo 2026 per migliorare le condizioni di accesso al Credito di Conduzione

Il 9 febbraio 2026 la Regione Emilia Romagna ha deliberato il nuovo “Programma Operativo 2026 per migliorare le condizioni di accesso al Credito di Conduzione con la concessione, attraverso gli Organismi di garanzia, di un Aiuto De Minimis sotto forma di concorso interessi per due tipologie di intervento “prestito di conduzione max. 12 mesi” e “Prestito di conduzione medio periodo fino ad un massimo di 60 mesi con contributo per i primi 36 mesi”.

L’abbattimento del tasso di interesse è: per il breve termine l’abbattimento è fissato nella misura del 2%. (Importo minimo richiedibile Euro 6.000,00 e max. Euro 150.000,00) e per il medio termine l’abbattimento è fissato nella misura del 2,50%.(Importo minimo richiedibile Euro 12.000,00 e max. Euro 500.000,00).

La dotazione finanziaria complessivamente ammonta ad Euro 1.900.000,00, così ripartiti: Euro 1.150.000,00 per le domande a breve termine ed Euro 750.000,00 per quelle a medio periodo.

La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata al 22 giugno 2026.  

Pac, semplificazione 2026

Con la pubblicazione della  Circolare AGEA di Coordinamento n. 9304 del 4 febbraio 2026, unitamente al testo del Regolamento (UE) 2025/2649 vengono apportate modifiche al Reg UE 2115/2021 e 2116/2021 in materia di condizionalità, pagamenti, interventi diretti, interventi settoriali, sviluppo rurale, relazioni annuali, verifica di efficacia, controlli e sanzioni.

Il pacchetto normativo, noto come “Omnibus III”, introduce importanti misure di semplificazione della PAC finalizzate alla riduzione degli oneri amministrativi e al sostegno della competitività, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Sebbene alcune novità richiedano ulteriori decreti attuativi del MASAF (es. gestione del rischio, prati permanenti), la circolare AGEA chiarisce le disposizioni di immediata applicazione. Di seguito si evidenziano i punti salienti per l’operatività dei CAA:

1. Stabilizzazione degli Anticipi (Art. 44 Reg. 2116/2021): Vengono resi strutturali, senza più necessità di deroghe annuali, gli aumenti delle percentuali degli anticipi erogabili dal 16 ottobre al 30 novembre: fino al 70% per gli interventi diretti e all’85% per lo sviluppo rurale.

2. Principio del “Controllo Unico” e “Self Control” (Artt. 60 e 72):

  • Viene introdotto il divieto di duplicazione dei controlli: un beneficiario già controllato nell’anno non dovrebbe essere riselezionato, salvo eccezioni.
  • Si incentiva l’uso di foto georeferenziate (eseguite dal beneficiario o dal CAA) per provare l’attività agricola e il rispetto degli impegni (regime di self control), riducendo le visite in loco ai soli casi dubbi.

3. Esenzioni Condizionalità (Artt. 83 e 84):

  • Aziende < 10 ettari (SAU): Esenzione totale dai controlli e dalle sanzioni sulla condizionalità.
  • Aziende < 30 ettari (SAU): Esenzione specifica da controlli e sanzioni per la norma BCAA 7 (Rotazione delle colture).

Le aziende sono comunque tenute al rispetto della condizionalità rafforzata.

4. Investimenti zootecnici (Art. 73): Viene chiarito che l’acquisto di animali è spesa ammissibile esclusivamente se finalizzata al miglioramento genetico (razze pure) o alla preservazione di razze rare/locali.

5. Opzioni Semplificate di Costo (FEASR): Estensione delle metodologie di calcolo semplificato (tassi forfettari per costi indiretti e personale) anche agli investimenti dello Sviluppo Rurale, riducendo l’onere di rendicontazione.

Agricat, circolare applicativa 2026

È stata pubblicata la Circolare Agricat n°1/2026, che integra e sostituisce la circolare n. 9/2025, che definisce le modalità di presentazione delle domande di indennizzo relative alle denunce di sinistro per gli eventi catastrofali (Alluvione, siccità, gelo e brina) da presentarsi per la campagna 2026

La principale novità introdotta, quale semplificazione delle procedure amministrative, rispetto alla precedente campagna, riguarda la modalità di presentazione delle denunce in base alla tipologia di evento.

  • Alluvione (Modalità Standard): resta invariata la modalità di presentazione della denuncia.

Il sistema guida nella redazione della denuncia basandosi sul Piano di Coltivazione Grafico (PCG). Si dovrà procedere alla delimitazione delle parcelle per le quali viene dichiarato il verificarsi dell’evento, indicando il beneficiario, l’intervento richiesto, la data dell’evento ed eventuali documenti giustificativi. Il sistema poi incrocerà l’occupazione del suolo dichiarata con i prodotti indennizzabili definiti dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA).

  • Gelo/Brina e Siccità (Modalità Precompilata): Per queste calamità è previsto un modulo di domanda geospaziale precompilato, basato sulla sovrapposizione di layer meteoclimatici con i dati del fascicolo aziendale. Il sistema genererà automaticamente il format degli appezzamenti che ricadono nelle aree delimitate dai provider tecnici come colpite da gelo o siccità. Occorrerà poi integrare, accettare o modificare il modulo precompilato. Al momento della precompilazione da parte di Agricat, verrà inviata una mail di avviso all’ufficio CAA di competenza. Sarà possibile inoltre consultare le domande precompilate attraverso il cruscotto, in fase di implementazione, presente nel portale Agricat.

In ragione dei diversi procedimenti sono adottati i seguenti termini per la presentazione delle denunce di sinistro:

  • Alluvione: le denunce dovranno essere presentate, pena l’inammissibilità delle stesse, entro 30 giorni dalla data di accadimento dell’evento, salvo comprovati casi di forza maggiore;
  • Evento gelo/brina e siccità: le denunce dovranno essere presentate, pena l’inammissibilità delle stesse, entro 90 giorni dalla data di accadimento dell’evento, e comunque entro e non oltre il 15 gennaio 2027.

Il ritiro della denuncia di sinistro, che equivale a rinuncia espressa ad ogni richiesta di indennizzo ad AgriCat, può essere presentata dall’imprenditore agricolo utilizzando le funzionalità rese disponibili da AgriCat entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento della presente
Si ricorda che per accedere agli indennizzi è necessario dimostrare un danno superiore alla soglia minima del 20%, calcolato secondo i seguenti criteri:

– Aziende con polizza agevolata (CAT) o Fondo Mutualistico Locale: il superamento della soglia e la stima del danno sono accertati dal perito assicurativo. Il Fondo utilizzerà la percentuale indicata nel bollettino di perizia.

– Aziende senza polizza CAT: la verifica della soglia e la stima del danno avvengono sulla base di una percentuale di danno medio ponderato areale, definita dal Soggetto Gestore tramite perizie campionarie su aree omogenee.
Il calcolo del danno d’area viene determinato in base a criteri specifici per tipologia di evento:

Per l’evento “Siccità” l’area omogenea corrisponde all’intersezione tra la zona interessata, in funzione della classe di indice SPEI-3 rilevato, e il tipo di colture all’interno della zona predetta (con applicazione di una tolleranza di 0,5).Per l’evento “Gelo” l’area omogenea corrisponde all’intersezione tra la zona interessata, in funzione della classe di temperatura rilevata, e il tipo di colture all’interno della zona sottozero (con applicazione di una tolleranza di 1 °C).
Per l’evento “Alluvione” l’area omogenea corrisponde all’intersezione tra la zona sommersa, in funzione del tempo di sommersione e della profondità delle acque, e il tipo di colture all’interno della zona alluvionata.
Inoltre, dal 2026, il fondo Agricat può essere utilizzato in abbinamento con polizze assicurative agevolate come previsto dal Piano gestione rischi  2026:

  • Aziende senza polizza: franchigia 20%  max  – limite indennizzo  55% ( lordo franchigia) 

I 35 punti di danno saranno calcolati sul valore indice del prodotto;

  • Aziende con polizza agevolata: Per le avversità catastrofali operano integrando la copertura del Fondo AgriCat  fino a concorrenza del valore della produzione media annua aziendale. Per i rischi catastrofali è ammessa una franchigia inferiore al 55%, ma non al di sotto del 40%. 

AgriCat interviene nella fascia di rischio tra la sua franchigia base, che può scendere a 10 per polizze con franchigia catastrofali a 40, mentre la polizza assicurativa copre la parte eccedente, fino a concorrenza del valore della produzione media annua  in ogni caso il limite di indennizzo deve essere almeno pari all’80% (lordo franchigia).

Per altri approfondimenti vai al sito https://www.fondoagricat.it/agricat/documenti

C.I.A. EMILIA ROMAGNA – VIA BIGARI 5/2 – 40128 BOLOGNA BO – TEL. 051 6314311 – FAX 051 6314333
C.F. 80094210376 – mail: emiliaromagna@cia.it PEC: amministrazione.er@cia.legalmail.it

Privacy Policy  –  Note legali –  Whistleblowing policyTrasparenza

WhatsApp chat