Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici

Si ricorda che a partire dal prossimo 30 giugno 2022 la mancata accettazione dei pagamenti elettronici comporterà l’applicazione della sanzione di 30 euro indipendentemente dall’importo.
Tale sanzione base sarà inoltre aumentata del 4 per cento del valore della transazione rifiutata.
Da tale data quindi i soggetti IVA potranno essere assoggettati ad una sanzione di Euro 30 aumentata del 4% del valore della transazione qualora si rifiutino di accettare il pagamento tramite POS.
Si rileva che non sono previsti minimi al di sotto dei quali è consentito il rifiuto di accettazione dei pagamenti elettronico.


Trasmissione corrispettivi giornalieri da parte degli intermediari finanziari

Viene disposto l’obbligo per gli intermediari finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici, di qualunque genere anche non evoluti, di trasmettere, all’Agenzia delle Entrate, gli importi complessivi delle transazioni giornaliere effettuate presso i vari esercizi commerciali oltre che i dati identificativi di tutti gli strumenti di pagamento elettronico senza distinguere se le operazioni sono afferenti consumatori finali oppure operatori economici.
Ciò vuol dire che ADE avrà a disposizione i dati delle transazioni giornaliere effettuate tramite POS o altri strumenti di pagamento elettronico.
Ai fini dell’emissione dei corrispettivi si ritiene diventi importante, in fase di emissione del documento commerciale, indicare esattamente se il pagamento è avvenuto in contanti o tramite strumento di pagamento elettronico in modo da far combaciare quando effettivamente incassato tramite POS e quanto risulta in sede di emissione ed invio dei corrispettivi.

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