Pubblicato nuovo decreto semplificazione Pac

Con la pubblicazione del  D.M. 0289235 del 28 giugno 2024, ovvero il Decreto semplificazione, sono state apportate le modifiche al D.M. 660087 del 23/12/2023.

Prima di tutto (Art. 7) per l’anno 2024 viene prorogata la scadenza per la presentazione  della Domanda Unica  e Psr per superficie al  mercoledì 31 luglio 2024.

La presentazione tardiva delle domande e la modifica in aumento delle stesse è possibile fino a lunedì 26 agosto 2024, con una penalità dell’1% al giorno per ogni giorno lavorativo. Per quanto concerne le modifiche in aumento delle domande iniziali la penalità si applica alla sola parte incrementale.

Dopo il 26 agosto le modifiche delle domande iniziali in aumento e la presentazione di domande in ritardo non sarà più possibile. 

L’ecoschema 5 (art. 2) viene suddiviso su due livelli:

  • Livello 1: destinazione del 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo;
  • Livello 2: mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo.

 Per l’anno di domanda 2024, possono accedere al pagamento del livello 1 i beneficiari con superficie a seminativo maggiore di 10 ettariNei successivi anni di domanda, possono accedere al pagamento del livello 1 tutti i beneficiari che destinano il 4% dei seminativi aziendali a terreni a riposo.

Per quanto riguarda la condizionalità il nuovo decreto stabilisce che ( All.1):

1) Bcaa 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Viene confermato l’obbligo della “rotazione” colturale, così come previsto dall’attuale normativa e viene introdotta in alternativa la “diversificazione” colturale, come la conoscevamo con la vecchia programmazione, che potranno coesistere.

Prevedere una diversificazione colturale, nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
a. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;
b. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

Si precisa che per “diversificazione colturale” si intende:
1.colture appartenenti a generi botanici differenti;
2.colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
3.terreni lasciati a riposo;
4.erba o altre foraggere.

Sono esentate le aziende: 

a) cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
b)la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
c)con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
d) i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;

Le superfici coltivate con metodo biologico o che aderiscono al sistema di qualita’ nazionale per la produzione integrata SPQNI sono considerati conformi ( ipso facto).

In pratica un produttore potrà scegliere, per soddisfare i vincoli previsti dalla norma di condizionalità per la Bcaa7 se effettuare la rotazione o la diversificazione colturale, oppure entrambe.

2) Bcaa 8 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio e divieto di potatura delle degli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli – (All.1)

La norma BCAA 8, ai sensi del paragrafo 3 dell’allegato al regolamento (UE) 2024/1468, è stata modificata con eliminazione del requisito relativo alla percentuale minima della superficie agricola da destinare a superfici o elementi non produttivi ovvero non c’è più l’obbligo da parte degli agricoltori con più di 10 ha di seminativo di lasciare il 4% della superficie a riposo che diventa facoltativa, con possibilità di contributo attraverso l’Ecoschema 5 livello 1.

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