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Sicurezza: nuove norme dal Milleproroghe

Sono state pubblicate le nuove norme in materia di sicurezza sul lavoro e antincendio. Si tratta della legge 27/02/2015, n. 11,  conversione del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014 (c.d. decreto “Milleproroghe”) recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Di seguito una breve illustrazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e antincendio :

Revisione macchine agricole (art. 5 comma 8)

Il testo definitivo conferma la proroga della revisione delle macchine agricole, a partire dai mezzi
immatricolati prima del 10 gennaio 2009. Più precisamente è stato confermata la prorogata al 30 giugno 2015 dell’emanazione del decreto attuativo e, conseguentemente, spostato al 31 dicembre 2015 l’avvio del processo di revisione delle macchine agricole.
Tale provvedimento era molto atteso dalle aziende associate, fortemente preoccupate per l’avvio della revisione considerata l’attuale situazione del parco macchine agricolo e lo stato di sofferenza economica, che non consente di investire in macchine ed attrezzature nuove.
Si tratta, infatti, in questi mesi di lavorare affinché al provvedimento di revisione siano affiancate le condizioni per poterla realizzare senza compromettere la tenuta del settore : in primis ci si riferisce alla necessità di poter usufruire di risorse congrue per l’adeguamento o la sostituzione delle macchine, elevando contestualmente – attraverso l’intervento dei Ministeri Vigilanti sulla Commissione Europea- la soglia stabilita per l’agricoltura per la percezione di aiuti compatibili con gli aiuti di stato, ovvero i 15.000 euro in tre esercizi finanziari previsti dal c.d. regime de minimis .
A tale preliminare ed ineludibile condizione, deve affiancarsi una rimodulazione dell’ambito applicativo della norma che va limitato alle macchine agricole che circolano su strada e che, pertanto, finalizza la revisione alla sola sicurezza stradale (escludendo la sicurezza sul lavoro già ampiamente normata dal T.U. sulla sicurezza, d . lgs. n.
81/2008)
Nello stesso tempo occorrerà monitorare i contenuti del decreto recante le modalità e i criteri della revisione, preservando i principi della semplificazione, della massima gradualità , del contenimento dei costi. A tale proposito vi informiamo che una prima bozza del decreto in questione è stata inviata dal Ministero alle Organizzazioni professionali ed è attualmente oggetto di approfondimento e valutazione da parte di CIA. Resta ferma la posizione di CIA di contrarietà ad una revisione attuata in assenza di tutte le condizioni sopra citate.

Prevenzione incendi (art. 4 commi 2-bis e 2-ter)

In relazione alla nuova normativa antincendio introdotta dal DPR 151/2011, vi ricordiamo in primo luogo che già nell’ambito del decreto c.d. campo libero (legge 116/2014), Cia aveva ottenuto l’esclusione dall’assoggettamento ai requisiti antincendio dei depositi mobili di carburante inferiori ai 6mc – esclusione che , pur non ripristinando la si¬tuazione ex ante, nella quale venivano esclusi i depositi inferiori ai 9 mc, comunque consente di sollevare da un adem¬pimento complesso e soprattutto oneroso la maggioranza delle aziende agricole .
Ora con il Milleproroghe viene differito al 7 ottobre 2016 il termine per l’assolvimento degli adempimenti prescritti dagli articoli 3 e 4 del decreto 151/2011 da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle cosiddette nuove attività (vale a dire quelle attività che non erano assoggettate alle disciplina di prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal decreto 151/2011) che risultavano già esistenti alla data di pubblicazione del decreto (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2011). La proroga viene operata con una modifica del termine fissato dal comma 2 dell’articolo 38 del decreto legge 69/2013, che ha prorogato fino al 7 ottobre 2014 il termine.
La proroga, per quanto di interesse agricolo, riguarda soprattutto i contenitori distributori mobili di capienza tra i 6 mc ed i 9 mc .
Patentino per macchine agricole (art. 8 comma 5-bis)
Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole (patentino), in attuazione di quanto disposto dall’Accordo stato regioni del 22 febbraio 2012, è stato prorogato dal 22 marzo 2015 al 31 dicembre 2015. Si ricorda l’esenzione dall’obbligo del patentino per chi può autocertificare di avere esperienza nell’uso di macchine agricole per almeno due anni nell’ultimo decennio. Per gli operatori agricoli in possesso di esperienza biennale rimane comunque ferma la scadenza del 13 marzo 2017 per frequentare il conseguente corso di aggiornamento di 4 ore (5 anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo stato regioni). Tale proroga è funzionale ai tempi necessari per organizzare la formazione in conformità con i requisiti, soggettivi ed oggettivi, previsti dalla normativa. Nello sesso tempo la recente circolare n. 34 del 23 dicembre 2014 del Ministero del lavoro recante “Istruzioni operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei corsi di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali”, pur rappresentando una indicazione a carattere volontario , ha contribuito a completare il quadro attuativo del nuovo obbligo.

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